Art. 87
Accordo

Art. 87

85 / 123
In vigore dal 9 set 1975
Gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi degli , e da 71 a 75, svolgeranno le loro attività in modo da evitare di intralciare o ritardare la costruzione, l'entrata in funzione o l'esercizio degli impianti o di recare pregiudizio alla loro sicurezza. In particolare, gli ispettori dell'Agenzia non faranno funzionare essi stessi alcun impianto nè impartiranno al personale di un impianto l'ordine di eseguire alcuna operazione. Se gli ispettori dell'Agenzia riterranno che ai sensi degli l'esercente dovrebbe procedere a particolari operazioni, essi ne faranno specifica richiesta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-87