Accordo
Art. 85
83 / 123In vigore dal 9 set 1975
Le seguenti procedure si applicheranno per la designazione degli ispettori dell'Agenzia:
a) il Direttore Generale comunicherà per iscritto alla Comunità e agli Stati il nome, le qualifiche, la nazionalità, il grado e gli altri dettagli del caso di ciascun funzionario dell'Agenzia che egli propone per la designazione quale ispettore dell'Agenzia per gli Stati;
b) la Comunità comunicherà al Direttore Generale, entro trenta giorni dalla ricezione di tale proposta, se essa è accettata;
c) il Direttore Generale potrà designare ogni funzionario che sia stato accettato dalla Comunità e dagli Stati come uno degli ispettori dell'Agenzia per gli Stati, e informerà la Comunità e gli Stati di tali designazioni;
d) il Direttore Generale, a richiesta della Comunità oppure di propria iniziativa, informerà immediatamente la Comunità e gli Stati della revoca della designazione di qualsiasi funzionario quale ispettore dell'Agenzia per gli Stati.
Tuttavia, per quanto riguarda gli ispettori dell'Agenzia necessari per le attività previste dall' e per l'esecuzione di ispezioni ad hoc a norma dell' a), le procedure di designazione saranno completate possibilmente entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo. Qualora la designazione risultasse impossibile entro detto termine, gli ispettori dell'Agenzia saranno designati per tali compiti a titolo temporaneo.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-85