Accordo
Art. 81
79 / 123In vigore dal 9 set 1975
Salvo quanto disposto dagli i criteri da usare per determinare il numero, l'intensità, la durata, il calendario e le modalità effettivi delle ispezioni ordinarie nei confronti di un impianto comprenderanno:
a) la forma delle materie nucleari, in particolare se le materie nucleari si trovano alla rinfusa oppure sono contenute in un certo numero di articoli distinti; la loro composizione chimica e, nel caso dell'uranio, se ad alto o basso arricchimento; la loro accessibilità;
b) l'efficacia delle salvaguardie della Comunità, compresa la misura nella quale gli esercenti degli impianti sono funzionalmente indipendenti dalle salvaguardie della Comunità; la misura in cui i provvedimenti specificati nell' sono stati attuati dalla Comunità; la speditezza con la quale i rapporti sono stati inoltrati all'Agenzia; la loro concordanza con la verifica indipendente dell'Agenzia; l'entità e la precisione delle materie non contabilizzate, come verificate dall'Agenzia;
c) le caratteristiche del ciclo di combustibile nucleare nei territori degli Stati, in particolare il numero e tipi di impianti contenenti materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo; le caratteristiche di tali impianti che hanno importanza per le salvaguardie previste dal presente Accordo, con particolare riguardo al grado di contenimento; la misura in cui la progettazione di tali impianti agevola la verifica del flusso e dell'inventario delle materie nucleari; la misura in cui le informazioni provenienti da differenti aree di bilancio materie possono essere messe in correlazione;
d) l'interdipendenza internazionale, in particolare, la misura in cui le materie nucleari sono ricevute da altri Stati o inviate verso di essi a scopo di impiego o trattamento; qualsiasi attività di verifica compiuta dall'Agenzia in tali casi; la misura in cui le attività nucleari esercitate nel territorio di ciascuno Stato sono interdipendenti con quelle esercitate nei territori di altri Stati;
e) gli sviluppi tecnici nel campo delle salvaguardie, compreso l'uso di tecniche statistiche e di campionamento aleatorio nella valutazione del flusso delle materie nucleari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-81