Art. 80
Accordo

Art. 80

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In vigore dal 9 set 1975
Il numero, l'intensità, la durata, il calendario e le modalità delle ispezioni ordinarie riguardanti impianti con un contenuto oppure con una portata annua di materie nucleari superiori a cinque chilogrammi effettivi saranno determinati secondo il criterio che, nel caso massimo o in quello limite, il regime delle ispezioni non sarà più intenso di quello necessario e sufficiente per assicurare una conoscenza continua del flusso e dell'inventario delle materie nucleari; il massimo di attività ispettive ordinarie nei riguardi di tali impianti sarà, determinato nel modo seguente: a) per i reattori e gli impianti di deposito sigillati, il totale annuo massimo di ispezioni ordinarie sarà determinato assegnando un sesto di anno-uomo di ispezione per ciascuno di tali impianti; b) per impianti diversi dai reattori e dagli impianti di deposito sigillati, comportanti plutonio o uranio arricchito ad oltre il 5%, il totale annuo massimo di ispezioni ordinarie sarà determinato assegnando per ciascuno di tali impianti 30 X√E giornate-uomo di ispezione per anno, dove è rappresenta l'inventario o la portata annua di materie nucleari, secondo quale è il maggiore, espresso in chilogrammi effettivi. Tuttavia il massimo fissato per ognuno degli impianti in questione non sarà inferiore a 1,5 anni-uomo di ispezione; c) per gli impianti non contemplati alla lettera a) o b), il totale annuo massimo di ispezioni ordinarie sarà determinato assegnando a ciascuno di tali impianti un terzo di anno-uomo di ispezione più 0,4 x E giornate-uomo di ispezione per anno, dove E rappresenta l'inventario o la portata annua delle materie nucleari, secondo quale è maggiore, espressi in chilogrammi effettivi. Le Parti del presente Accordo potranno convenire di emendare le cifre specificate nel presente articolo per il massimo delle attività ispettive, allorchè il Consiglio avrà stabilito che tale emendamento è opportuno.
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