Art. 79
Accordo

Art. 79

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In vigore dal 9 set 1975
L'Agenzia potrà effettuare un'ispezione ordinaria all'anno nei confronti di impianti e di aree di bilancio materie all'esterno degli impianti con un contenuto o una portata annua, secondo quale è il maggiore, di materie nucleari che non superino cinque chilogrammi effettivi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-79