Art. 77
Accordo

Art. 77

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In vigore dal 9 set 1975
In circostanze che possono comportare ispezioni speciali per gli scopi specificati nell', la Comunità e l'Agenzia si consulteranno immediatamente. A seguito di tali consultazioni l'Agenzia potrà: a) compiere ispezioni in aggiunta alle attività ispettive ordinarie previste dal presente Accordo; b) ottenere, d'intesa con la Comunità, accesso ad informazioni o luoghi in aggiunta a quelli specificati nell'. Qualsiasi controversia sarà composta conformemente agli . Se si renderanno essenziali ed urgenti provvedimenti da parte della Comunità o di uno Stato, in quanto una delle due Parti sia individualmente interessata, si applicherà l'.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-77