Art. 76
Accordo

Art. 76

74 / 123
In vigore dal 9 set 1975
a) Per gli scopi specificati nell' a) e fino al momento in cui i punti strategici non saranno stati specificati negli Accordi Sussidiari, gli ispettori dell'Agenzia avranno accesso a qualsiasi località nei cui riguardi il rapporto iniziale o qualsiasi ispezione compiuta in occasione di esso indichi la presenza di materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo. b) Per gli scopi specificati nell' b), gli ispettori dell'Agenzia avranno accesso a qualsiasi luogo notificato all'Agenzia a norma degli d) iii) e 95 d) iii). c) Per gli scopi specificati nell', gli ispettori avranno accesso soltanto ai punti strategici specificati negli Accordi Sussidiari e ai documenti contabili tenuti conformemente agli articoli da 51 a 58. d) Qualora la Comunità giunga alla conclusione che qualsiasi circostanza insolita richieda maggiori limitazioni di accesso da parte dell'Agenzia, la Comunità e l'Agenzia prenderanno quanto prima accordi in modo da dare all'Agenzia la possibilità di adempiere le sue responsabilità di salvaguardia tenuto conto di tali limitazioni. Il Direttore Generale riferirà al Consiglio in merito a ciascuno di tali accordi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-76