Accordo
Art. 7
6 / 123In vigore dal 9 set 1975
a) Nell'applicazione delle salvaguardie previste dal presente Accordo, si dovrà tenere pienamente conto del progresso tecnologico nel settore delle salvaguardie e ci si dovrà adoperare in tutti i modi per assicurare un rapporto ottimale tra costo ed efficacia e l'applicazione del principio di salvaguardare efficacemente il flusso delle materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo con l'uso di strumenti ed altre tecniche in determinati punti strategici nella misura in cui la tecnologia presente o futura lo consenta.
b) Al fine di garantire un rapporto ottimale tra costo ed efficacia, si dovrà fare uso ad esempio di mezzi come:
i) il contenimento, in modo da determinare le aree di bilancio materie per scopi contabili;
ii) tecniche statistiche e campionamenti aleatori per valutare il flusso delle materie nucleari;
iii) la concentrazione delle attività di verifica in quelle fasi del ciclo di combustibile nucleare in cui sono prodotte, trattate, usate o immagazzinate materie nucleari dalle quali è possibile produrre senza difficoltà armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari e la riduzione al minimo delle attività di verifica relative ad altre materie nucleari, a condizione che ciò non sia d'intralcio all'attuazione del presente Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-7