Art. 69 · Complementi di informazioni e chiarimenti dei rapporti
Accordo

Art. 69

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Complementi di informazioni e chiarimenti dei rapporti

In vigore dal 9 set 1975
Complementi di informazioni e chiarimenti dei rapporti Ad eventuale richiesta dell'Agenzia, la Comunità fornirà complementi di informazioni o chiarimenti su qualsiasi rapporto, nella misura in cui ciò sia necessario ai fini delle salvaguardie previste dal presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-69