Accordo
Art. 69
67 / 123Complementi di informazioni e chiarimenti dei rapporti
In vigore dal 9 set 1975
Complementi di informazioni e chiarimenti dei rapporti
Ad eventuale richiesta dell'Agenzia, la Comunità fornirà complementi di informazioni o chiarimenti su qualsiasi rapporto, nella misura in cui ciò sia necessario ai fini delle salvaguardie previste dal presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-69