Art. 56
Accordo

Art. 56

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In vigore dal 9 set 1975
I documenti contabili comprenderanno, per ogni area di bilancio materie, le seguenti scritture: a) ogni variazione di inventario, in modo da permettere in qualsiasi momento una determinazione dell'inventario contabile; b) tutti i risultati delle misurazioni usati per determinare l'inventario fisico; c) tutti gli aggiustamenti e le correzioni apportate nei confronti delle variazioni d'inventario, gli inventari contabili e gli inventari fisici.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-56