Art. 54
Accordo

Art. 54

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In vigore dal 9 set 1975
I documenti contabili comprenderanno, secondo i casi: a) documenti contabili relativi a tutte le materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo; b) documenti relativi all'esercizio degli impianti contenenti tali materie nucleari.
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