Accordo
Art. 5
4 / 123In vigore dal 9 set 1975
Le salvaguardie di cui al presente Accordo saranno attuate in modo tale da:
a) evitare di intralciare lo sviluppo economico e tecnologico nella Comunità o la cooperazione internazionale nel settore delle attività nucleari pacifiche, compreso lo scambio internazionale di materie nucleari;
b) evitare indebite interferenze nelle attività nucleari pacifiche nella Comunità, e in particolar modo nell'esercizio degli impianti;
c) essere compatibili con la sana gestione richiesta da una sicura ed economica conduzione delle attività nucleari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-5