Accordo
Art. 45
43 / 123In vigore dal 9 set 1975
L'Agenzia riceverà dalla Comunità, a scopo di esame, le informazioni descrittive relative ad una modifica che abbia importanza per le salvaguardie previste dal presente Accordo, e sarà informata di qualsiasi cambiamento nelle informazioni ad essa comunicate ai sensi dell', con un anticipo sufficiente per poter adattare, qualora necessario, le procedure di salvaguardia applicabili in base al presente Accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-45