Art. 39
Accordo

Art. 39

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In vigore dal 9 set 1975
La Comunità concluderà con l'Agenzia Accordi Sussidiari che specificheranno in dettaglio, nella misura necessaria per consentire all'Agenzia di adempiere le sue responsabilità di cui al presente Accordo in modo concreto ed efficiente, come applicare le procedure fissate dal presente Accordo. Gli Accordi Sussidiari potranno essere ampliati o modificati mediante accordo fra l'Agenzia e la Comunità, senza emendare il presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-39