Art. 37
Accordo

Art. 37

35 / 123
In vigore dal 9 set 1975
A richiesta della Comunità, l'Agenzia esenterà dalle salvaguardie previste dal presente Accordo le materie nucleari che altrimenti sarebbero soggette a tali salvaguardie, a condizione che la quantità totale di materie nucleari che è stata esentata nei territori degli Stati a norma del presente articolo non superi in alcun momento: a) un chilogrammo in totale di materie fissili speciali, che possono consistere di uno o più dei seguenti prodotti: i) plutonio; ii) uranio con un arricchimento uguale o superiore a 0,2 (20 per cento), calcolato moltiplicando il suo peso per il suo arricchimento; iii) uranio con un arricchimento inferiore a 0,2 (20 per cento) e superiore a quello dell'uranio naturale, calcolato moltiplicando il suo peso per cinque volte il quadrato del suo arricchimento; b) dieci tonnellate metriche in totale di uranio naturale e uranio impoverito con un arricchimento superiore a 0,005 (0,5 per cento); c) venti tonnellate metriche di uranio impoverito con un arricchimento uguale o inferiore a 0,005 (0,5 per cento); d) venti tonnellate metriche di torio; oppure quei quantitativi maggiori che potranno essere specificati dal Consiglio per applicazione uniforme.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-37