Art. 3
Accordo

Art. 3

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In vigore dal 9 set 1975
a) La Comunità si impegna, nell'applicazione delle sue salvaguardie alle materie grezze e alle materie fissili speciali in tutte le attività nucleari pacifiche nei territori degli Stati, a cooperare con l'Agenzia, ai sensi del presente Accordo, al fine di accertare che dette materie grezze e materie fissili speciali non siano distolte verso armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari. b) Nell'accertare che non vi è stata distrazione di materie nucleari dagli impieghi pacifici ad armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari, l'Agenzia applicherà le sue salvaguardie, ai sensi del presente Accordo, in modo tale da metterla in condizione di verificare i risultati del sistema di salvaguardie della Comunità. La verifica dell'Agenzia comprenderà, fra l'altro, misure e osservazioni indipendenti eseguite dall'Agenzia in conformità delle procedure specificate nel presente Accordo. Nella sua verifica, l'Agenzia terrà debito conto dell'efficacia del sistema di salvaguardia della Comunità conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
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