Accordo
Art. 20
19 / 123In vigore dal 9 set 1975
A richiesta dell'Agenzia, della Comunità o di uno Stato, avranno luogo consultazioni su qualsiasi questione che possa sorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-20