Art. 11
Accordo

Art. 11

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In vigore dal 9 set 1975
Le salvaguardie previste dal presente Accordo cesseranno di applicarsi alle materie nucleari allorchè la Comunità e l'Agenzia avranno determinato che le materie sono state consumate, oppure diluite in misura tale da non essere più utilizzabili per alcuna attività nucleare che abbia rilevanza dal punto di vista delle salvaguardie, oppure siano divenute praticamente irrecuperabili.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398#art-a-11