Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973. 125 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 2 Articolo 2 L'Agenzia avrà il diritto e l'obbligo di assicurare che, ai sensi del presente Art. 3 Articolo 3 a) La Comunità si impegna, nell'applicazione delle sue salvaguardie alle materi Art. 4 Articolo 4 L'Agenzia, la Comunità e gli Stati coopereranno, ciascuno per la parte che lo r Art. 5 Articolo 5 Le salvaguardie di cui al presente Accordo saranno attuate in modo tale da: a) Art. 6 Articolo 6 a) L'Agenzia prenderà ogni precauzione per proteggere i segreti commerciali e i Art. 7 Articolo 7 a) Nell'applicazione delle salvaguardie previste dal presente Accordo, si dovrà Art. 8 Articolo 8 a) Al fine di garantire l'effettiva applicazione delle salvaguardie previste da Art. 9 Articolo 9 a) i) L'Agenzia dovrà ottenere il consenso della Comunità e degli Stati per la Art. 10 Articolo 10 Ciascuno Stato applicherà nei riguardi dell'Agenzia, compresi i suoi beni, fon Art. 11 Articolo 11 Le salvaguardie previste dal presente Accordo cesseranno di applicarsi alle ma Art. 12 Articolo 12 La Comunità notificherà all'Agenzia i trasferimenti di materie nucleari sogget Art. 13 Articolo 13 Qualora materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Acco Art. 14 Articolo 14 Qualora uno Stato intenda esercitare la sua facoltà di usare materie nucleari Art. 15 Articolo 15 L'Agenzia, la Comunità e gli Stati assumeranno a proprio carico le spese soste Art. 16 Articolo 16 La Comunità e gli Stati garantiranno che ogni protezione contro la responsabil Art. 17 Articolo 17 Qualsiasi richiesta di risarcimento da parte della Comunità o di uno Stato nei Art. 18 Articolo 18 Qualora il Consiglio, in base ad una relazione del Direttore Generale, decida Art. 19 Articolo 19 Qualora il Consiglio, una volta esaminate le informazioni del caso riferitegli Art. 20 Articolo 20 A richiesta dell'Agenzia, della Comunità o di uno Stato, avranno luogo consult Art. 21 Articolo 21 La Comunità e gli Stati avranno il diritto di richiedere che qualsiasi questio Art. 22 Articolo 22 Ogni controversia sull'interpretazione o sull'esecuzione del presente Accordo, Art. 23 Articolo 23 a) Il presente Accordo entrerà in vigore nei confronti degli Stati non dotati Art. 24 Articolo 24 a) L'Agenzia, la Comunità e gli Stati si consulteranno, a richiesta di ognuno Art. 25 Articolo 25 a) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data alla quale l'Agenzia riceve Art. 26 Articolo 26 Il Protocollo allegato al presente Accordo ne costituisce parte integrante. Il Art. 28 Articolo 28 L'obiettivo delle salvaguardie di cui al presente Accordo consiste nell'indivi Art. 29 Articolo 29 Al fine di conseguire l'obiettivo fissato nell'articolo 28, la contabilità del Art. 30 Articolo 30 La conclusione tecnica delle attività di verifica dell'Agenzia sarà costituita Art. 31 Articolo 31 In base all'articolo 3, l'Agenzia, nell'espletamento delle sue attività di ver Art. 32 Articolo 32 Il sistema di contabilità e di controllo delle materie nucleari della Comunità Art. 33 Articolo 33 Le salvaguardie previste dal presente Accordo non si applicheranno alle materi Art. 34 Articolo 34 a) Quando materie contenenti uranio o torio che non hanno raggiunto la fase de Art. 35 Articolo 35 a) Le salvaguardie previste dal presente Accordo cesseranno di applicarsi alle Art. 36 Articolo 36 A richiesta della Comunità, l'Agenzia esenterà le seguenti materie nucleari da Art. 37 Articolo 37 A richiesta della Comunità, l'Agenzia esenterà dalle salvaguardie previste dal Art. 38 Articolo 38 Se le materie nucleari esentate dovranno essere trattate o immagazzinate insie Art. 39 Articolo 39 La Comunità concluderà con l'Agenzia Accordi Sussidiari che specificheranno in Art. 40 Articolo 40 Gli Accordi Sussidiari entreranno in vigore contemporaneamente all'entrata in Art. 41 Articolo 41 Sulla base del rapporto iniziale previsto dall'articolo 62, l'Agenzia appronte Art. 42 Articolo 42 Ai sensi dell'articolo 8, le informazioni descrittive riguardanti gli impianti Art. 43 Articolo 43 Le informazioni descrittive da comunicare all'Agenzia comprenderanno, nei rigu Art. 44 Articolo 44 Altre informazioni di interesse per l'applicazione delle salvaguardie previste Art. 45 Articolo 45 L'Agenzia riceverà dalla Comunità, a scopo di esame, le informazioni descritti Art. 46 Scopo dell'esame delle informazioni descrittive Art. 47 Riesame delle informazioni descrittive Art. 48 Verifica delle informazioni descrittive Art. 49 Articolo 49 Quando le materie nucleari sono normalmente da utilizzare all'esterno degli im Art. 50 Articolo 50 Le informazioni comunicate all'Agenzia a norma dell'articolo 49 potranno esser Art. 51 Articolo 51 La Comunità provvederà affinché nei riguardi di ogni area di bilancio materie Art. 52 Articolo 52 La Comunità prenderà le disposizioni per agevolare l'esame dei documenti conta Art. 53 Articolo 53 I documenti contabili saranno conservati per almeno cinque anni. Art. 54 Articolo 54 I documenti contabili comprenderanno, secondo i casi: a) documenti contabili r Art. 55 Articolo 55 Il sistema di misurazione sul quale si baseranno i documenti contabili usati p Art. 56 Articolo 56 I documenti contabili comprenderanno, per ogni area di bilancio materie, le se Art. 57 Articolo 57 Per tutte le variazioni d'inventario e per tutti gli inventari fisici i docume Art. 58 Documenti contabili d'esercizio Art. 59 Articolo 59 La Comunità fornirà all'Agenzia i rapporti di cui agli articoli da 60 a 65, 67 Art. 60 Articolo 60 I rapporti saranno redatti in inglese, francese, russo o spagnolo, salvo diver Art. 61 Articolo 61 I rapporti si baseranno sui documenti contabili tenuti a norma degli articoli Art. 62 Articolo 62 L'Agenzia riceverà dalla Comunità un rapporto iniziale su tutte le materie nuc Art. 63 Articolo 63 La Comunità comunicherà all'Agenzia i seguenti rapporti contabili per ogni are Art. 64 Articolo. 64 I rapporti sulle variazioni di inventario conterranno l'identificazione e i d Art. 65 Articolo 65 La Comunità riferirà in merito ad ogni variazione, aggiustamento e correzione Art. 66 Articolo 66 L'Agenzia fornirà alla Comunità ad uso delle Parti interessate, per ogni area Art. 67 Articolo 67 I rapporti di bilancio materie conterranno le seguenti scritture, salvo divers Art. 68 Rapporti speciali Art. 69 Complementi di informazioni e chiarimenti dei rapporti Art. 70 Disposizioni generali Art. 71 Articolo 71 L'Agenzia potrà compiere ispezioni ad hoc allo scopo di: a) verificare le info Art. 72 Articolo 72 L'Agenzia potrà effettuare ispezioni ordinarie per: a) verificare che i rappor Art. 73 Articolo 73 Salvo le procedure specificate all'articolo 77, l'Agenzia potrà compiere ispez Art. 74 Articolo 74 Per gli scopi specificati negli articoli 71, 72 e 73, l'Agenzia potrà: a) esam Art. 75 Articolo 75 Nell'ambito dell'articolo 74, l'Agenzia dovrà essere messa in condizioni di: a Art. 76 Articolo 76 a) Per gli scopi specificati nell'articolo 71 a) e fino al momento in cui i pu Art. 77 Articolo 77 In circostanze che possono comportare ispezioni speciali per gli scopi specifi Art. 78 Articolo 78 Il numero, l'intensità e la durata delle ispezioni ordinarie, da compiere seco Art. 79 Articolo 79 L'Agenzia potrà effettuare un'ispezione ordinaria all'anno nei confronti di im Art. 80 Articolo 80 Il numero, l'intensità, la durata, il calendario e le modalità delle ispezioni Art. 81 Articolo 81 Salvo quanto disposto dagli articoli 78, 79 e 80 i criteri da usare per determ Art. 82 Articolo 82 L'Agenzia e la Comunità si consulteranno se quest'ultima considera che le atti Art. 83 Articolo 83 L'Agenzia darà alla Comunità e agli Stati interessati preavviso dell'arrivo de Art. 84 Articolo 84 Nonostante le disposizioni dell'articolo 83, l'Agenzia potrà, come provvedimen Art. 85 Articolo 85 Le seguenti procedure si applicheranno per la designazione degli ispettori del Art. 86 Articolo 86 Gli Stati concederanno o rinnoveranno il più speditamente possibile i visti ne Art. 87 Articolo 87 Gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi degli Art. 88 Articolo 88 Qualora gli ispettori dell'Agenzia abbiano necessità di servizi disponibili ne Art. 89 Articolo 89 La Comunità e gli Stati interessati avranno il diritto di far accompagnare gli Art. 90 Articolo 90 L'Agenzia informerà la Comunità ad uso delle Parti interessate in merito a: a) Art. 91 Disposizioni generali Art. 92 Articolo 92 a) La Comunità notificherà all'Agenzia qualsiasi previsto trasferimento dai te Art. 93 Articolo 93 La notifica prevista dall'articolo 92 sarà di natura tale da dare all'Agenzia Art. 94 Articolo 94 Se le materie nucleari non saranno assoggettate alle salvaguardie dell'Agenzia Art. 95 Articolo 95 a) La Comunità notificherà all'Agenzia qualsiasi previsto trasferimento nei te Art. 96 Articolo 96 La notifica prevista all'articolo 95 sarà di natura tale da dare all'Agenzia l Art. 97 Rapporti speciali Art. 98 Articolo 98 Ai fini del presente Accordo: 1.A) Per Comunità si intende: a) la persona giur parte I IMPEGNO FONDAMENTALE
Art. 1 TRADUZIONE NON UFFICIALE Nota bene. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati parte II INTRODUZIONE
Art. 27 Articolo 27 Questa parte dell'Accordo ha lo scopo di precisare, per quanto necessario, le Protocollo
Art. 1 PROTOCOLLO Articolo 1 Il Presente Protocollo completa alcune disposizioni dell'Accordo e, Art. 2 Articolo 2 La Comunità raccoglierà le informazioni relative agli impianti e alle materie n Art. 3 Articolo 3 L'Agenzia e la Comunità procederanno congiuntamente all'esame delle informazion Art. 4 Articolo 4 Nel fornire all'Agenzia le informazioni di cui all'articolo 2 del presente Prot Art. 5 Articolo 5 La preparazione dei formulari allegati agli Accordi Sussidiari sarà effettuata Art. 6 Articolo 6 La Comunità raccoglierà i rapporti dagli esercenti, terrà una contabilità centr Art. 7 Articolo 7 Una volta espletati i compiti di cui all'articolo 6 del presente Protocollo, la Art. 8 Articolo 8 La Comunità trasmetterà inoltre all'Agenzia i rapporti sul bilancio materie e g Art. 9 Articolo 9 Il modello e il formato dei rapporti di cui agli articoli 7 e 8 del presente Pr Art. 10 Articolo 10 Le attività di ispezione ordinarie svolte dalla Comunità e dall'Agenzia agli e Art. 11 Articolo 11 Salvo quanto disposto dagli articoli 79 e 80 dell'Accordo, nel determinare il Art. 12 Articolo 12 Le attività ispettive di cui all'Accordo nei confronti di ciascun impianto sar Art. 13 Articolo 13 Le attività ispettive di cui all'Accordo, espresse come previsioni concordate Art. 14 Articolo 14 a) Salvo quanto disposto dall'articolo 13 del presente Protocollo, le ispezion Art. 15 Articolo 15 Il programma generale e il calendario delle ispezioni della Comunità previste Art. 16 Articolo 16 Le disposizioni per la presenza degli ispettori dell'Agenzia durante l'esecuzi Art. 17 Articolo 17 Al fine di dare all'Agenzia la possibilità di decidere, in funzione delle esig Art. 18 Articolo 18 Le procedure tecniche per ciascun tipo di impianto in generale e, in quanto ne Art. 19 Articolo 19 Le intese sul coordinamento per ciascun tipo di impianto specificate negli Acc Art. 20 Articolo 20 I provvedimenti specifici di coordinamento sulle questioni precisate nei formu Art. 21 Articolo 21 La Comunità trasmetterà all'Agenzia i propri documenti di lavoro relativi a qu Art. 22 Articolo 22 I campioni di materie nucleari destinati all'Agenzia saranno prelevati dalle s Art. 23 Articolo 23 Le frequenze degli inventari fisici che saranno effettuati dagli esercenti del Art. 24 Articolo 24 Qualora l'Agenzia possa realizzare gli scopi delle sue ispezioni ad hoc previs Art. 25 Articolo 25 a) Allo scopo di facilitare l'applicazione dell'Accordo e del presente Protoco Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360