Art. 35 · LEGGE 18 aprile 1975, n. 148

Art. 35

LEGGE 18 aprile 1975, n. 148

In vigore dal 20 mag 1975
Il secondo comma dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente: "La commissione esaminatrice è composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente; un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso - componente; un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente, designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente; un direttore tecnico di ruolo laureato nella disciplina oggetto del concorso, designato dalle organizzazioni sindacali interessate - componente; un primario ospedaliero di ruolo di disciplina affine a quella messa a concorso - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - segretario".
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