Art. 27 · LEGGE 18 aprile 1975, n. 148

Art. 27

LEGGE 18 aprile 1975, n. 148

In vigore dal 20 mag 1975
Nel secondo comma dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole: "del Ministero della sanità" sono sostituite dalle parole: "della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148#art-27