Art. 27
LEGGE 18 aprile 1975, n. 148
In vigore dal 20 mag 1975
Nel secondo comma dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole: "del Ministero della sanità" sono sostituite dalle parole: "della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero".
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