Art. 15 · LEGGE 18 aprile 1975, n. 148

Art. 15

LEGGE 18 aprile 1975, n. 148

In vigore dal 20 mag 1975
Il secondo comma dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente: "La commissione esaminatrice è composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente; un sovraintendente sanitario di ruolo - componente; un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di igiene, di medicina legale, di medicina preventiva, di medicina sociale, di malattie infettive - componente; un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanità - componente; un funzionario medico con qualifica non inferiore a dirigente superiore medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - segretario".
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