Art. 11 · LEGGE 18 aprile 1975, n. 148

Art. 11

LEGGE 18 aprile 1975, n. 148

In vigore dal 6 mar 1979
Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è aggiunto il seguente articolo: "Art. 74-ter - (Modalità per lo svolgimento del tirocinio). - Con decreto del Ministro per la sanità, saranno indicati gli ospedali riconosciuti idonei, ivi compresi quelli clinicizzati, per il tirocinio, stabilite le modalità per l'ammissione e lo svolgimento dello stesso e fissati i criteri di valutazione dei titoli ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posti disponibili nei singoli ospedali. Il punteggio per la valutazione dei titoli sarà assegnato per metà ai voti degli esami di profitto e di laurea e per metà ai titoli di servizio e professionali, ai titoli accademici, scientifici e di studio e alle pubblicazioni. A parità di punteggio si terrà conto dei carichi di famiglia e dell'età. Non possono essere ammessi al tirocinio aspiranti in numero superiore alla metà della dotazione organica degli assistenti e degli aiuti della divisione o del servizio. In caso di interruzione ingiustificata o di esito sfavorevole del tirocinio il sanitario non può essere riammesso a frequentare il tirocinio nella stessa o in altra disciplina prima di sei mesi dall'interruzione o dal compimento del tirocinio stesso. In caso di esito favorevole il sanitario non può essere ammesso a frequentare il tirocinio in altra disciplina prima di un anno dal compimento del primo tirocinio. L'assegno mensile di cui al successivo articolo 74-quater è dovuto, per un solo periodo, per l'intera durata del corso ".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148#art-11