Art. 40

Art. 40

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In vigore dal 6 mag 1975
Per tutto quanto non previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, nonchè le altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di armi ed esplosivi. Nulla è innovato alle disposizioni della legge 14 ottobre 1974, n. 497. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 aprile 1975 LEONE MORO - GUI - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
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