Art. 35
42 / 47In vigore dal 6 mag 1975
Giudizio direttissimo
Per i reati previsti dalla presente legge, si procede in ogni caso con il giudizio direttissimo salvo che non siano necessarie speciali indagini. Per i reati connessi si procede, di regola, previa separazione dei giudizi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-04-18;110#art-35