Art. 33

Art. 33

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In vigore dal 13 lug 1991
(((Aste pubbliche) )) (( 1. È vietata la vendita, nelle pubbliche aste, delle armi indicate negli . 2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore dell' obbligo di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione))
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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110#art-33