Art. 28
LEGGE 18 aprile 1975, n. 110
In vigore dal 6 mag 1975
Responsabilità nell'impiego di esplosivi
I titolari delle licenze di deposito per il consumo permanente, temporaneo o giornaliero di esplosivi di ogni genere, a qualunque uso adibiti, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e 100 e 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, devono seguire personalmente o esclusivamente a mezzo delle persone che li rappresentano a norma dell' del citato testo unico le attività e le operazioni d'impiego e di utilizzo degli esplosivi medesimi.
Chiunque non osserva le disposizioni di cui al precedente comma è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire centomila a lire un milione.
Storico versioni
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