Art. 25 · LEGGE 18 aprile 1975, n. 110

Art. 25

LEGGE 18 aprile 1975, n. 110

In vigore dal 6 mag 1975
Registro delle operazioni giornaliere Chiunque, per l'esercizio della propria attività lavorativa, fa abituale impiego di esplosivi di qualsiasi genere deve tenere il registro delle operazioni giornaliere previsto dal primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni chi non osserva l'obbligo di cui al comma precedente. Con la stessa pena sono punite le persone indicate nel primo comma del citato articolo 55 che non osservano l'obbligo di tenuta del registro. Sono punite con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda fino a lire centomila le persone obbligate a tenere il predetto registro le quali rifiutano ingiustificatamente di esibire il registro stesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che ne facciano richiesta.
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