Art. 24 · LEGGE 18 aprile 1975, n. 110

Art. 24

LEGGE 18 aprile 1975, n. 110

In vigore dal 6 mag 1975
Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti Chiunque fabbrica un prodotto esplodente non riconosciuto o modifica o altera la composizione dei prodotti esplodenti riconosciuti e classificati a norma dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione. La sanzione di cui al comma precedente non si applica ai fabbricanti di prodotti esplodenti titolari di licenza rilasciata dal Ministero dell'interno per l'attività di ricerca, studio e sperimentazione condotta nel proprio stabilimento.
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