Art. 22 · LEGGE 18 aprile 1975, n. 110

Art. 22

LEGGE 18 aprile 1975, n. 110

In vigore dal 5 nov 2013
Locazione e comodato di armi Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli , salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico. Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova, che vi apporrà specifico punzone. È punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque dà o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma. (16) La pena è raddoppiata se l'attività di locazione o comodato delle armi risulta abituale.
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