Art. 21 · LEGGE 18 aprile 1975, n. 110

Art. 21

LEGGE 18 aprile 1975, n. 110

In vigore dal 6 mag 1975
Distrazione o sottrazione di armi Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene le armi di cui agli al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
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