Art. 18 · LEGGE 18 aprile 1975, n. 110

Art. 18

LEGGE 18 aprile 1975, n. 110

In vigore dal 6 mag 1975
Modalità per il trasporto di armi ed esplosivi Salvo che non sia disposto diversamente dalla relativa autorizzazione, il trasporto delle armi di cui agli o parti di esse deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di pubblici servizi o di imprese di trasporto in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, o di soggetti dipendenti dalle aziende produttrici o commerciali muniti di specifica autorizzazione del questore della provincia di residenza, in possesso dei requisiti di cui al precedente . Oltre a quanto stabilito in materia dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, le modalità per il trasporto di armi o di parti di esse e di esplosivi di ogni genere, nonchè per la spedizione, la ricezione, presa e resa a domicilio, sono determinate con decreto del Ministro per l'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con i Ministri per la difesa, per le finanze, per i trasporti, per la marina mercantile e per le poste e le telecomunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze. Chiunque non osserva le disposizioni del primo comma o quelle del decreto ministeriale di cui al precedente comma è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da lire ventimila a lire centomila. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cartucce da caccia a pallini, a salve, da tiro e ad uso industriale ed alle polveri relative alle armi da caccia. Il rilascio ai commessi delle tessere di riconoscimento previste dall'articolo 52 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per il recapito di armi nella provincia è attribuito alla competenza del questore, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente .
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