Art. 15 · LEGGE 18 aprile 1975, n. 110

Art. 15

LEGGE 18 aprile 1975, n. 110

In vigore dal 5 nov 2013
Importazione temporanea di armi comuni da sparo I cittadini italiani residenti all'estero o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all'importazione temporanea di armi comuni da sparo, senza la licenza di cui all'articolo 31 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per finalità sportive o di caccia, provviste del numero di matricola, nonchè di armi comuni da sparo per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione. Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato delle armi temporaneamente importate nonchè il numero delle stesse. Ai fini della presente legge si considera temporanea l'importazione per un periodo non eccedente i novanta giorni. Trascorso tale termine l'interessato è soggetto agli obblighi di cui al precedente articolo 12. Chiunque non osserva le disposizioni del decreto ministeriale di cui al secondo comma è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da lire ventimila a lire centomila. (16)
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