Art. 13 · LEGGE 18 aprile 1975, n. 110

Art. 13

LEGGE 18 aprile 1975, n. 110

In vigore dal 6 mag 1975
Modalità per l'importazione definitiva di armi comuni da sparo. La dogana alla quale vengono presentate per l'importazione definitiva armi comuni da sparo deve, dopo la nazionalizzazione, curarne l'inoltro, a spese dell'importatore, al Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia od alla più vicina sezione di esso, eccezion fatta per le armi provenienti dagli Stati i cui punzoni di prova siano riconosciuti in base alla legge 23 febbraio 1960, n. 186, alla legge 12 dicembre 1973, n. 993 ed alle altre disposizioni vigenti, purchè provviste dei segni distintivi di cui al primo comma dell'. È abrogato l'ultimo comma dell' della legge 23 febbraio 1960, n. 186.
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