Art. XVII
Accordo

Art. XVII

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In vigore dal 24 giu 1975
Articolo XVII 1. Il Governo di uno Stato non membro dell'Organizzazione può presentare al Consiglio dell'Organizzazione domanda di adesione al programma. 2. Il Consiglio direttivo del programma stabilisce alla unanimità sulla ricevibilità della domanda che è poi, in caso positivo sottoposta al Consiglio, il quale decide alla unanimità. Il Consiglio direttivo del programma determina all'unanimità le condizioni di partecipazione dello Stato aderente.
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