Art. XVI
Accordo

Art. XVI

37 / 45
In vigore dal 24 giu 1975
Articolo XVI 1. Il presente accordo è aperto alla firma degli Stati membri della Conferenza spaziale europea a partire dal 15 ottobre 1973 fino al 30 novembre 1973. 2. Gli Stati diventano parti dell'accordo: sia con la firma senza riserva di ratifica o di approvazione, sia col deposito di uno strumento di ratifica o di approvazione, presso il Governo della Repubblica francese, se l'accordo è stato firmato con riserva di ratifica o di approvazione. 3. Il presente accordo entrerà in vigore quando sarà stato firmato dalla Organizzazione e quando gli Stati, la cui partecipazione ammonta al 75% del totale del peso di voti menzionato al paragrafo 2.3 dell'allegato B, saranno diventati parti dell'accordo ai termini del paragrafo 2 del presente articolo. 4. Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo il deposito presso il governo depositario di una dichiarazione che notifichi l'intenzione di applicare l'accordo a titolo provvisorio o di cercare di ottenere, appena possibile, la ratifica o l'approvazione, è considerato come il deposito di uno strumento di ratifica o di approvazione. 5. Il governo di uno Stato membro di una organizzazione che non abbia firmato l'accordo alla data del 30 novembre 1973 può dopo questa data diventare parte dell'accordo, a condizione che gli altri governi parti dell'accordo diano il loro assenso. In tal caso il governo interessato deve depositare uno strumento di adesione presso il Governo della Repubblica francese; può anche applicare le disposizioni menzionate nel paragrafo 4 del presente articolo, al fine di diventare parte del presente accordo. Il Consiglio direttivo del programma determina all'unanimità le condizioni di partecipazione dello Stato aderente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-04-01;174#art-a-xvi