Art. XIX
Accordo

Art. XIX

40 / 45
In vigore dal 24 giu 1975
Articolo XIX L'Organizzazione informa il Governo depositario della refiliazione del presente accordo. Questo ne dà notifica ai partecipanti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-04-01;174#art-a-xix