Accordo
Art. VIII
29 / 45In vigore dal 24 giu 1975
Articolo VIII
1. I diritti di proprietà intellettuale e l'accesso alle informazioni tecniche derivanti dall'esecuzione della fase di sviluppo del programma sono riservate ai partecipanti; tuttavia, l'Organizzazione ha il diritto di utilizzarli gratuitamente per l'insieme dei suoi programmi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-04-01;174#art-a-viii