Art. VIII
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Art. VIII

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In vigore dal 24 giu 1975
Articolo VIII 1. I diritti di proprietà intellettuale e l'accesso alle informazioni tecniche derivanti dall'esecuzione della fase di sviluppo del programma sono riservate ai partecipanti; tuttavia, l'Organizzazione ha il diritto di utilizzarli gratuitamente per l'insieme dei suoi programmi.
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