Art. II
Accordo

Art. II

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In vigore dal 24 giu 1975
Articolo II 1. La fase di sviluppo di questo programma menz;onata all'articolo I verrà realizzata nel quadro dell'Agenzia di cui alla risoluzione della CSE del 20 dicembre 1972. In attesa della costituzione di detta Agenzia, questa fase viene iniziata nel quadro dell'Organizzazione in conformità con le disposizioni contenute negli allegati del presente accordo. 2. Salvo clausola contraria del presente accordo o dell'accordo di cui al presente paragrafo 3, questa fase del programma sarà realizzata in conformità alle regole e procedure in vigore nell'Organizzazione. 3. I partecipanti, tramite l'Organizzazione, affidano al Centro nazionale degli studi spaziali (CNES), istituto francese di diritto pubblico e a ciò investito dal Governo francese, l'esecuzione della prima fase del programma menzionato all'articolo I ed incaricano, per proprio conto, l'Organizzazione del controllo della sua esecuzione. L'Organizzazione e il CNES stabiliscono un trattato che definisce le modalità particolareggiate della loro cooperazione in vista della realizzazione dei fini del presente accordo.
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