Art. 3
Accordo

Art. 3

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In vigore dal 24 giu 1975
1. L'Organizzazione, in applicazione dell'articolo VIII della convenzione, esegue il programma Marots menzionato nell' di cui sopra, conformemente al calendario e alle disposizioni dell'allegato A del presente accordo. 2. Salvo quanto diversamente stipulato nel presente accordo, l'Organizzazione esegue tale programma in conformità con le regole e le procedure in vigore nell'Organizzazione. 3. Il programma Marots verrù eseguito in stretta cooperazione tra gli organismi utilizzatori dei Partecipanti.
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