Accordo
Art. 16
16 / 45In vigore dal 24 giu 1975
1. Se un Partecipante desidera ritirarsi da tale programma in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2-b) dell' di questo accordo, esso notifica il suo ritiro all'Organizzazione. Tale ritiro ha effetto alla data della notifica, salvo le disposizioni seguenti:
a) il Partecipante che si ritira è tenuto a saldare nel modo convenuto l'ammontare dei propri contributi per il bilancio annuale in corso o i bilanci precedenti;
b) il Partecipante che si ritira è tenuto a contribuire per la sua parte di crediti di pagamento corrispondente ai crediti di contratto approvati e utilizzati nel bilancio dell'anno finanziario in corso o nei bilanci anteriori;
c) il Partecipante che si ritira resta membro del Direttivo del programma fino al compimento dei propri obblighi indicati nei punti a) e b) di cui sopra.
Esso ha il diritto di voto solo sulle questioni che sono direttamente legate a tali obblighi.
2. Il Partecipante che si ritira conserva i diritti acquisiti fino alla data in cui ha effetto il suo ritiro. Per le azioni e realizzazioni decise dopo il suo ritiro non può nascere alcun diritto o obbligo nei confronti del Partecipante che si ritira per quella parte del programma alla quale non contribuisce più a meno che non vi sia un accordo diverso tra lui e gli altri Partecipanti.
Le disposizioni dell'articolo XVII della convenzione dell'Organizzazione si applicano mutatis mutandis.
3. Se uno Stato non membro dell'Organizzazione, il quale ha aderito al programma Marots, in virtù delle disposizioni dell' si ritira da tale programma, le disposizioni del presente articolo si applicano mutatis mnutandis.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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