Ratifica ed esecuzione degli accordi in materia di programmi spaziali internazionali, adottati a Neuilly-sur-Seine negli anni 1971-73.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO TRA ALCUNI STATI MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI E L'ORGAN Art. 2 Articolo 2 1. Il programma Marots fornirà un settore spaziale per l'acquisizione di dati s Art. 3 Articolo 3 1. L'Organizzazione, in applicazione dell'articolo VIII della convenzione, eseg Art. 4 Articolo 4 1. Un Direttivo del programma, composto dai rappresentanti dei Partecipanti, as Art. 5 Articolo 5 1. Le spese derivanti dall'esecuzione del programma Marots da parte dell'Organi Art. 6 Articolo 6 1. I Partecipanti convengono, al fine di consentire la revisione del quadro fin Art. 7 Articolo 7 I diritti di proprietà intellettuale e l'accesso alle informazioni tecniche der Art. 8 Articolo 8 1. I Partecipanti autorizzano l'Organizzazione a concludere i contratti necessa Art. 9 Articolo 9 L'Organizzazione, agendo per conto dei Partecipanti, è proprietaria del settore Art. 10 Articolo 10 1. I Partecipanti indennizzano l'Organizzazione per ogni obbligo che essa veng Art. 11 Articolo 11 1. Ogni controversia fra due o più Partecipanti o fra uno o più Partecipanti e Art. 12 Articolo 12 1. Il presente accordo è aperto alla firma dei Partecipanti dal 15 ottobre 197 Art. 13 Articolo 13 Il Governo di uno Stato non membro dell'Organizzazione può presentare al Consi Art. 14 Articolo 14 L'Organizzazione dà notifica ai Partecipanti, dopo aver consultato il Direttiv Art. 15 Articolo 15 I Partecipanti possono decidere di porre fine all'esecuzione del programma a M Art. 16 Articolo 16 1. Se un Partecipante desidera ritirarsi da tale programma in applicazione del Art. 17 Articolo 17 Gli allegati A e B del presente accordo formano parte integrante di esso. Art. 18 Articolo 18 1. Il presente accordo può essere riveduto su richiesta di un Partecipante o d Art. 19 Articolo 19 Il Governo della Repubblica francese è depositario del presente accordo e noti Art. 20 Articolo 20 Subito dopo l'entrata in vigore dell'accordo, il Governo depositario lo farà r Art. 21 Articolo 21 Il Governo della Repubblica francese è depositario del presente accordo e noti Art. I ACCORDO TRA ALCUNI GOVERNI E L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI CONCERNENTE L'E Art. II Articolo II 1. La fase di sviluppo di questo programma menz;onata all'articolo I verrà rea Art. III Articolo III 1. Gli obiettivi del programma menzionati all'articolo I, la descrizione del Art. IV Articolo IV 1. Un Consiglio direttivo del programma, composto dai rappresentanti dei parte Art. V Articolo V 1. Il Consiglio direttivo del programma stabilisce gli elementi necessari alla Art. VI Articolo VI 1. Le spese derivanti dall'esecuzione della fase di sviluppo del programma ai Art. VII Articolo VII 1. Salvo disposizioni particolari previste all'allegato B, paragrafo 2.4 del Art. VIII Articolo VIII 1. I diritti di proprietà intellettuale e l'accesso alle informazioni tecnic Art. IX Articolo IX 1. I partecipanti, attraverso la Organizzazione, mettono a disposizione del CN Art. X Articolo X 1. Il CNES stipula i contratti necessari alla esecuzione della fase di sviluppo Art. XI Articolo XI Il governo francese si fa garante del pagamento delle somme: a) che saranno ve Art. XII Articolo XII 1. L'Organizzazione agendo per conto dei partecipanti è proprietaria degli el Art. XIII Articolo XIII 1. Il razzo Ariane, quando sarà dichiarato operativo, sarà messo a disposizi Art. XIV Articolo XIV 1. I partecipanti risarciscono l'Organizzazione per ogni obbligo ch'essa poss Art. XV Articolo XV 1. Ogni controversia tra due o più partecipanti oppure tra uno o più partecipa Art. XVI Articolo XVI 1. Il presente accordo è aperto alla firma degli Stati membri della Conferenz Art. XVII Articolo XVII 1. Il Governo di uno Stato non membro dell'Organizzazione può presentare al Art. XVIII Articolo XVIII I partecipanti possono decidere all'unanimità di mettere fine al programma; Art. XIX Articolo XIX L'Organizzazione informa il Governo depositario della refiliazione del presen Art. XX Articolo XX 1. Se un partecipante desidera ritirarsi dalla fase di sviluppo del programma, Art. XXI Articolo XXI Gli allegati A e B del presente accordo ne sono parte integrante. Art. XXII Articolo XXII 1. Il presente accordo può essere riveduto su richiesta di un partecipante o Art. XXIII Articolo XXIII Al momento dell'entrata in vigore dell'accordo il Governo della Repubblica Art. XXIV Articolo XXIV Il Governo della Repubblica francese è depositario del presente accordo e no Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360
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