Art. 4 · LEGGE 20 marzo 1975, n. 70

Art. 4

LEGGE 20 marzo 1975, n. 70

In vigore dal 3 apr 1975
(Istituzione di nuovi enti) Salvo quanto previsto negli articoli 2 e 3, nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge.
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