Art. 25 · LEGGE 20 marzo 1975, n. 70

Art. 25

LEGGE 20 marzo 1975, n. 70

In vigore dal 3 apr 1975
(Adeguamento dei regolamenti organici degli enti) Ciascun ente, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, dovrà provvedere con apposita delibera ad ordinare i propri servizi, ad adottare o modificare il regolamento organico del personale, in conformità della presente legge, entro sei mesi dall'approvazione degli accordi sindacali di cui all'articolo 28, ultimo comma. Tale delibera, soggetta ad approvazione secondo i criteri del successivo articolo 29, dovrà definire, tenuto conto delle caratteristiche ed esigenze di ciascun ente, la consistenza organica di ciascun ruolo e qualifica e, in base alle attribuzioni funzionali di ciascun ufficio, il numero dei dirigenti e degli addetti all'ufficio stesso. Scaduto infruttuosamente il termine di cui al primo comma, ai relativi adempimenti provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro vigilante e con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
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