Art. 18 · LEGGE 20 marzo 1975, n. 70

Art. 18

LEGGE 20 marzo 1975, n. 70

In vigore dal 3 apr 1975
(Dirigenza) La dotazione organica delle qualifiche dirigenziali non potrà superare il numero delle unità organiche in cui l'ente risulta ordinato, tenuto conto della corrispondenza tra il livello dirigenziale e l'importanza di ciascuna unità organica. La dirigenza può articolarsi in non più di tre livelli secondo l'organizzazione di ciascun ente. Il consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, nomina i dirigenti tra i dipendenti appartenenti alla qualifica superiore dei ruoli amministrativo e tecnico con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, i quali dimostrino specifiche attitudini e capacità per l'ufficio cui devono essere preposti. Ad esercitare funzioni di dirigenza possono essere incaricati dal consiglio di amministrazione anche i dipendenti appartenenti al ruolo professionale tutte le volte che, per particolari uffici, sia ritenuto opportuno utilizzare la loro competenza professionale.
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