Art. 17 · LEGGE 20 marzo 1975, n. 70

Art. 17

LEGGE 20 marzo 1975, n. 70

In vigore dal 3 apr 1975
(Classi di stipendio) Nell'ambito di ciascuna qualifica sono previste, oltre ai normali scatti di anzianità, una o più classi di stipendio che vengono raggiunte, in base all'anzianità effettiva di servizio, dai dipendenti che non abbiano subito alcuna delle sanzioni disciplinari di cui all'. L'anticipata attribuzione di una classe di stipendio può essere conferita ai dipendenti i quali abbiano superato appositi concorsi o corsi interni di aggiornamento o specializzazione promossi dall'ente cui appartengono per un numero di posti in ogni caso non superiore al 15 per cento dei posti in organico nella qualifica. Ai concorsi o corsi di cui al comma precedente possono partecipare i dipendenti i quali abbiano espletato almeno quattro anni di servizio senza avere subito alcuna delle sanzioni disciplinari di cui all'. Non sono consentite anticipazioni di classi di stipendio per superamento di corso o concorso più di due volte nella stessa qualifica. L'anticipazione della classe di stipendio consente al dipendente il mantenimento del diritto alla progressione economica per anzianità dal nuovo livello retributivo raggiunto.
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