Art. 6 · LEGGE 1 marzo 1975, n. 45

Art. 6

LEGGE 1 marzo 1975, n. 45

In vigore dal 28 mar 1975
(Salvaguardia dei diritti quesiti) Resta salvo il diritto alla pensione o agli assegni a termini delle disposizioni legislative vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data medesima.
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