Art. 5 · LEGGE 1 marzo 1975, n. 45

Art. 5

LEGGE 1 marzo 1975, n. 45

In vigore dal 28 mar 1975
(Ammissibilità delle istanze per aggravamento) Al primo comma dell'articolo 26 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e aggiunto il seguente periodo: "È ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui è stata presentata la domanda definita con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento".
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