Art. 1
LEGGE 1 marzo 1975, n. 45
In vigore dal 28 mar 1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
(Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra)
Le tabelle C ed F annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.
Storico versioni
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