Art. 14
LEGGE 1 marzo 1975, n. 44
In vigore dal 28 mar 1975
All'onere finanziario di cui al presente titolo si provvede con i normali stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1975, trasferiti ad apposita rubrica dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell' del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.
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